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32. Conviene anche coordinare le attività svolte dagli istituti o
dalle associazioni ecclesiatiche. Esse, di qualsiasi tipo siano,
devono dipendere, per tutto quanto riguarda l'attività missionaria,
dall'ordinario del luogo. A tal fine sarà utilissimo fissare delle
convenzioni particolari, atte a regolare i rapporti tra l'ordinario
del luogo e il superiore dell'istituto.
Allorché ad un istituto viene affidato un territorio, sarà pensiero
del superiore ecclesiatico e dell'istituto stesso di indirizzare tutto
a questo fine: che la nuova comunità cristiana cresca e diventi una
Chiesa locale, che poi, al momento opportuno, sarà retta da un
proprio pastore con clero proprio.
Cessando il mandato su un territorio, si determina una nuova
situazione. Allora le conferenze episcopali e gli istituti devono
emanare di comune accordo le norme che regolino i rapporti tra gli
ordinari dei luoghi e gli istituti. Tocca però alla santa Sede
fissare i principi generali, in base ai quali devono essere concluse le
convenzioni in sede regionale o anche quelle di carattere particolare.
Anche se gli istituti sono pronti a continuare l'opera iniziata,
collaborando nel ministero ordinario della cura d'anime, bisognerà
tuttavia provvedere, man mano che cresce il clero locale, a che gli
istituti, compatibilmente con il loro scopo, rimangano fedeli alla
diocesi stessa, impegnandosi generosamente in opere di carattere
speciale o in una qualche regione.
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