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25. Ricordino i vescovi, i parroci e gli altri sacerdoti dell'uno
e dell'altro clero, che il diritto e il dovere di esercitare
l'apostolato è comune a tutti i fedeli, sia chierici sia laici, e
che anche i laici hanno compiti propri nell'edificazione della
Chiesa. Perciò lavorino fraternamente con i laici nella Chiesa e
per la Chiesa, ed abbiano una cura speciale dei laici nel loro lavoro
apostolico.
Si scelgano con diligenza sacerdoti dotati delle qualità necessarie e
convenientemente formati per aiutare i laici in speciali forme di
apostolato. Coloro che si dedicano a questo ministero, una volta
ricevuta la missione dalla gerarchia, la rappresentano nella loro
azione pastorale: favoriscano le opportune relazioni dei laici con la
gerarchia stessa, sempre aderendo fedelmente allo spirito e alla
dottrina della Chiesa; consacrino se stessi ad alimentare la vita
spirituale e il senso apostolico delle associazioni cattoliche ad essi
affidate; le assistano con il loro sapiente consiglio nella loro
operosità apostolica e ne favoriscano le iniziative; instaurando un
continuo dialogo con i laici, studino attentamente quali siano gli
accorgimenti per rendere più fruttuosa la loro azione apostolica;
promuovano lo spirito d'unione nell'interno dell'associazione
medesima, come pure fra essa e le altre.
I religiosi, infine, sia i frati che le suore, abbiano stima delle
opere apostoliche dei laici; secondo lo spirito e le regole dei loro
istituti, si dedichino volentieri a promuovere le opere dei laici
procurino di sostenere, aiutare, completare i compiti del sacerdote.
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