|
4. I vescovi, in virtù della loro sacramentale consacrazione e in
gerarchica comunione col capo e coi membri del collegio, sono
costituiti membri del corpo episcopale. « L'ordine dei vescovi, che
succede al collegio degli apostoli nel magistero e nel governo
pastorale, ed è anzi l'ininterrotto prolungamento del corpo
apostolico nel tempo, insieme col romano Pontefice, suo capo, è
anche il soggetto di una suprema e piena potestà sulla Chiesa
universale: potestà, tuttavia, che non si può esercitare senza il
consenso del romano Pontefice ». Tale potestà invero « si esercita
in modo solenne nel Concilio ecumenico» perciò questo santo Sinodo
dichiara che tutti i vescovi, che siano membri del collegio
episcopale, hanno il diritto di intervenire al Concilio ecumenico. «
La stessa potestà collegiale può essere esercitata, insieme col
papa, dai vescovi sparsi nelle diverse parti del mondo, purché il
capo del collegio li inviti ad una azione collegiale, o almeno approvi
o liberamente accetti un'azione unitaria dei vescovi sparsi nel mondo,
in modo che diventi un vero atto collegiale ».
|
|