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8. a) Ai vescovi, quali successori degli apostoli, nelle diocesi
loro affidate spetta di per sé la potestà ordinaria, propria e
immediata, che è necessaria per l'esercizio del loro ministero
pastorale, ferma sempre restando in ogni campo la potestà del romano
Pontefice di riservare alcune cause a se stesso o ad altra autorità.
b) Ai singoli vescovi diocesani viene data facoltà di dispensare in
casi particolari da una legge generale della Chiesa i fedeli sui
quali, a norma del diritto, esercitano la loro autorità, ogni
qualvolta ritengano che ciò giovi al loro bene spirituale; a meno che
la suprema autorità della Chiesa non avanzi qualche speciale riserva
in proposito.
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