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27. Nella curia diocesana è preminente l'ufficio del vicario
generale. Ma ogni qual volta lo richieda un saggio governo della
diocesi, il vescovo può costituire uno o più vicari vescovili che,
in forza del diritto, in una determinata parte della diocesi, o in un
determinato settore di affari, o nei riguardi dei fedeli di un
determinato rito, godano dello stesso potere che il diritto comune
attribuisce al vicario generale.
Tra i collaboratori del vescovo nel governo della diocesi sono da
annoverare anche i sacerdoti, che costituiscono il suo senato ed il suo
consiglio: quali sono il capitolo cattedrale, il collegio dei
consultori o altri consigli, secondo le circostanze ed il carattere dei
diversi luoghi. A tali istituzioni, e specialmente ai capitoli
cattedrali, si diano, quando è necessario, una nuova
organizzazione, corrispondente alle esigenze dei nostri tempi.
Tanto i sacerdoti che i laici facenti parte della curia siano ben
consapevoli che collaborano al ministero pastorale del vescovo. La
curia diocesana sia ordinata in modo da diventare un mezzo idoneo, non
solo per l'amministrazione della diocesi, ma anche per l'esercizio
delle opere di apostolato.
È grandemente desiderabile che in ogni diocesi si costituisca una
commissione pastorale, che sia presieduta dal vescovo diocesano e della
quale facciano parte sacerdoti, religiosi e laici, scelti con
particolare cura. Sarà compito di tale commissione studiare ed
esaminare tutto ciò che si riferisce alle opere di apostolato, per poi
proporre conclusioni pratiche.
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