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31. Quando il vescovo deve giudicare della idoneità di un sacerdote
a reggere una parrocchia, tenga presente non solo la sua dottrina, ma
anche la sua pietà, il suo zelo apostolico e le altre doti e qualità
necessarie al buon esercizio della cura delle anime. Inoltre, dato
che lo scopo fondamentale del ministero parrocchiale è il bene delle
anime, conviene che il vescovo possa procedere più facilmente e
convenientemente a provvedere alle parrocchie. Si aboliscano, salvo
il diritto dei religiosi, sia tutti i diritti di presentazione, di
nomina, di riserva, sia, dove esiste, la legge del concorso,
generale e particolare.
I parroci nella loro parrocchia devono poter godere di quella
stabilità di ufficio che il bene delle anime esige. Perciò,
abrogata ogni distinzione tra i parroci amovibili e inamovibili, nel
trasferire e nel rimuovere i parroci si adotti e si renda sempre più
semplice il sistema secondo il quale il vescovo, nel rispetto
dell'equità, nel senso naturale e in quello canonico del termine,
possa più convenientemente provvedere al bene delle anime. I parroci
poi, che o per la loro troppa avanzata età o per altra grave ragione,
non possono più adempiere con frutto il loro ministero, sono pregati
di voler essi stessi, spontaneamente o dietro invito del vescovo,
rinunziare al loro ufficio. Il vescovo da parte sua provveda ai
rinunziatari un congruo sostentamento.
32. Infine, la salvezza della anime sia l'unica ragione in base
alla quale sono decise o riconosciute le erezioni o le soppressioni di
parrocchie, o altri cambiamenti analoghi, che il vescovo esegue in
forza della sua autorità.
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