4. I religiosi

33. A tutti i religiosi--ai quali nelle materie seguenti sono equiparati i membri degli altri istituti, che professano i consigli evangelici--secondo la particolare vocazione di ciascun istituto, incombe l'obbligo di lavorare con ogni impegno e diligenza per l'edificazione e l'incremento del corpo mistico di Cristo e per il bene delle Chiese particolari.

E tale scopo essi sono tenuti a perseguire soprattutto con la preghiera, con le opere della penitenza e con l'esempio della loro vita: e questo santo Sinodo li esorta ad accrescere sempre più in loro stessi la stima e la pratica di tali elementi spirituali. Ma nello stesso tempo essi devono partecipare sempre più alacremente alle opere esterne di apostolato, tenuta presente la caratteristica propria di ogni istituto.

34. I religiosi sacerdoti, che sono rivestiti del carattere presbiterale, per essere anch'essi provvidenziali collaboratori dell'ordine episcopale, oggi più che in passato possono essere di valido aiuto ai vescovi, date le aumentate necessità delle anime. Perciò, per il fatto che partecipano alla cura delle anime ed alle opere di apostolato sotto l'autorità dei sacri pastori, essi sono da considerare come veramente appartenenti al clero diocesano.

Anche gli altri religiosi, tanto gli uomini come le donne, appartengono a titolo particolare alla famiglia diocesana, recano un notevole aiuto alla sacra gerarchia e, nelle accresciute necessità dell'apostolato, lo possono e lo devono recare in misura ancora maggiore per l'avvenire.




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