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35. Affinché però le opere dell'apostolato nelle singole diocesi
siano sempre attuate nella concordia e sia salvaguardata l'unità della
vita diocesana, si stabiliscono i seguenti principi fondamentali.
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1) I religiosi tutti, considerando i vescovi come successori degli
apostoli, li devono sempre circondare di rispetto e di riverenza.
Inoltre, quando sono legittimamente incaricati di attività
apostoliche, devono esercitare il loro compito in modo da divenire
aiutanti dei vescovi. Anzi, i religiosi assecondino prontamente e
fedelmente le richieste ed i desideri dei vescovi nell'assumere sempre
maggiori responsabilità nel ministero delle anime, pur facendolo nel
rispetto del carattere e delle costituzioni di ciascun istituto.
Queste ultime, se necessario, siano adattate al fine suddetto,
tenendo presenti i principi di questo decreto conciliare. Specialmente
in vista delle urgenti necessità delle anime e della scarsità del
clero diocesano, gli istituti religiosi, che non sono esclusivamente
addetti alla vita contemplativa, possono essere invitati dai vescovi a
collaborare nei vari ministeri pastorali, tenute tuttavia presenti le
caratteristiche di ciascun istituto. E i superiori religiosi, per
quanto possono, stimolino i loro dipendenti a prestare tale
collaborazione, accettando il governo anche temporaneo di parrocchie.
2) I religiosi dediti all'apostolato esterno conservino lo spirito
del loro istituto religioso e restino fedeli all'osservanza della loro
regola e sottomessi a loro superiori. E i vescovi non manchino di
ricordare ai religiosi questo loro obbligo.
3) L'esenzione, in virtù della quale i religiosi di pendono dal
sommo Pontefice o da altra autorità ecclesiastica e sono esenti dalla
giurisdizione dei ve scovi, riguarda principalmente l'ordine interno
degli istituti: il loro fine è che in essi tutte le cose siano tra
loro unite e ordinate e concorrano all'incremento ed al perfezionamento
della vita religiosa. La medesima esenzione consente al sommo
Pontefice di disporre dei religiosi, a bene della Chiesa universale e
alle altre competenti autorità di servirsi della loro opera a vantaggio
delle Chiese sottoposte alla loro giurisdizione. Ma tale esenzione
non impedisce che i religiosi nelle singole diocesi siano soggetti alla
giurisdizione dei vescovi, a norma del diritto, come richiedono sia il
ministero pastorale dei vescovi, sia un'appropriata organizzazione del
ministero delle anime.
4) Tutti i religiosi, gli esenti e quelli non esenti sono soggetti
all'autorità dei vescovi in tutto ciò che riguarda il pubblico
esercizio del culto divino, salva la diversità dei riti; la cura
delle anime; la predicazione al popolo; l'educazione religiosa e
morale dei fedeli e specialmente dei fanciulli; l'istruzione
catechistica e la formazione liturgica; il prestigio del loro stato
clericale; ed infine, le varie opere relative all'esercizio del sacro
apostolato. Anche le scuole cattoliche dei religiosi sono soggette
all'ordinario del luogo in ciò che si riferisce al loro ordinamento
generale ed alla loro vigilanza, fermo restando, tuttavia, il diritto
dei religiosi circa la loro direzione. Parimenti i religiosi sono
obbligati ad osservare tutte quelle disposizioni che i Concili o le
conferenze episcopali legittimamente stabiliscono per tutti.
5) Si favorisca tra i vari istituti religiosi, cosî come tra questi
e il clero diocesano, un'ordinata collaborazione. Inoltre si faccia
in modo che tutte le opere e attività apostoliche siano tra loro ben
coordinate: ciò si ottiene soprattutto fomentando quella disposizione
di menti e di cuori che è fondata e radicata nella carità. Il
promuovere poi tale coordinazione spetta alla santa Sede per tutta la
Chiesa, ai sacri pastori nelle singole diocesi, ai sinodi patriarcali
ed alle conferenze dei vescovi nel loro territorio. Per quanto
riguarda le opere di apostolato esercitate da religiosi, i vescovi o le
conferenze episcopali da una parte, ed i superiori religiosi o le
conferenze dei superiori maggiori dall'altra, vogliano procedere a
mettere in comune i propri progetti, dopo essersi vicendevolmente
consultati.
6) Per favorire concordi e fruttuose relazioni tra i vescovi ed i
religiosi, sarà bene che i vescovi ed i superiori religiosi si
radunino periodicamente o quando ciò è ritenuto opportuno, per
trattare gli affari riguardanti l'insieme dell'apostolato nel
territorio.
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