I vescovi e l'autorità civile

19. Nell'esercizio del loro ministero apostolico mirante alla salute delle anime, i vescovi di per s godono di una piena e perfetta libertà e indipendenza da qualsiasi civile autorità. Perciò non è lecito ostacolare direttamente o indirettamente l'esercizio del loro ministero ecclesiastico, né impedire che essi possano liberamente comunicare con la santa Sede con le altre autorità ecclesiastiche e coi loro sudditi.

I sacri pastori, mentre attendono al bene spirituale del loro gregge, ne favoriscono senza dubbio anche il progresso sociale e civile e la prosperità, armonizzando a tal fine--a titolo del loro ufficio e come si conviene a dei vescovi--la loro attività a quella delle pubbliche autorità, inculcando ai fedeli obbedienza alle leggi giuste e rispetto alle autorità legittimamente costituite.

20. Poiché il ministero apostolico dei vescovi è stato istituito da Cristo Signore e mira ad un fine spirituale e soprannaturale, questo santo Sinodo ecumenico dichiara che il diritto di nominare e di costituire i vescovi è proprio, peculiare e di per sé esclusivo della competente autorità ecclesiastica.

Perciò, per difendere debitamente la libertà della Chiesa e per promuovere sempre più adeguatamente e speditamente il bene dei fedeli, questo santo Concilio fa voti che, per l'avvenire, alle autorità civili non siano più concessi diritti o privilegi di elezione, nomina, presentazione o designazione all'ufficio episcopale. A quelle autorità civili poi che ora, in virtù di una convenzione o di una consuetudine, godono dei suddetti diritti o privilegi, questo Sinodo, mentre esprime riconoscenza e sincero apprezzamento per l'ossequio da loro dimostrato verso la Chiesa, rivolge viva preghiera, affinché, previe intese con la santa Sede, ad essi vogliano spontaneamente rinunziare.




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