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19. Nell'esercizio del loro ministero apostolico mirante alla
salute delle anime, i vescovi di per s godono di una piena e perfetta
libertà e indipendenza da qualsiasi civile autorità. Perciò non è
lecito ostacolare direttamente o indirettamente l'esercizio del loro
ministero ecclesiastico, né impedire che essi possano liberamente
comunicare con la santa Sede con le altre autorità ecclesiastiche e
coi loro sudditi.
I sacri pastori, mentre attendono al bene spirituale del loro gregge,
ne favoriscono senza dubbio anche il progresso sociale e civile e la
prosperità, armonizzando a tal fine--a titolo del loro ufficio e
come si conviene a dei vescovi--la loro attività a quella delle
pubbliche autorità, inculcando ai fedeli obbedienza alle leggi giuste
e rispetto alle autorità legittimamente costituite.
20. Poiché il ministero apostolico dei vescovi è stato istituito
da Cristo Signore e mira ad un fine spirituale e soprannaturale,
questo santo Sinodo ecumenico dichiara che il diritto di nominare e di
costituire i vescovi è proprio, peculiare e di per sé esclusivo della
competente autorità ecclesiastica.
Perciò, per difendere debitamente la libertà della Chiesa e per
promuovere sempre più adeguatamente e speditamente il bene dei fedeli,
questo santo Concilio fa voti che, per l'avvenire, alle autorità
civili non siano più concessi diritti o privilegi di elezione,
nomina, presentazione o designazione all'ufficio episcopale. A
quelle autorità civili poi che ora, in virtù di una convenzione o di
una consuetudine, godono dei suddetti diritti o privilegi, questo
Sinodo, mentre esprime riconoscenza e sincero apprezzamento per
l'ossequio da loro dimostrato verso la Chiesa, rivolge viva
preghiera, affinché, previe intese con la santa Sede, ad essi
vogliano spontaneamente rinunziare.
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