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22. Perché si possa raggiungere il fine proprio della diocesi, è
necessario che nel popolo di Dio ad essa appartenente si manifesti
chiaramente la natura della Chiesa; in secondo luogo, che si possa il
più perfettamente possibile provvedere all'assistenza spirituale del
popolo di Dio.
Ciò comporta non solo una conveniente determinazione dei confini
territoriali delle diocesi, ma anche una razionale distribuzione del
clero e dei beni, corrispondente alle esigenze dell'apostolato.
Queste misure torneranno a vantaggio, oltre che dei sacerdoti e dei
fedeli interessati, anche di tutta la Chiesa cattolica.
Pertanto, in materia di circoscrizioni diocesane, il santo Sinodo
dispone che, ove ciò sia richiesto dal bene delle anime,
prudentemente si addivenga il più presto possibile ad una revisione dei
confini delle diocesi: dividendole, smembrandole o unendole,
cambiando i loro confini o trasferendo in luoghi più adatti le sedi
episcopali, o infine, quando si tratti di diocesi formate da grandi
città, dando ad esse una nuova regolamentazione interna.
23. Nella revisione delle circoscrizioni ecclesiatiche si abbia cura
di salvaguardare in primo luogo l'unità organica della diocesi,
riguardo alle persone, agli uffici, alle istituzioni, a somiglianza
di un corpo vivo. Nei singoli casi poi, dopo aver esaminate
attentamente tutte le circostanze, si osservino i seguenti criteri
generali:
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1) Nello stabilire una circoscrizione diocesana, si tenga presente
per quanto è possibile la varia composizione del popolo di Dio,
perché ciò può rendere più agevole l'esercizio dell'azione
pastorale. Nello stesso tempo si faccia in modo che questi agglomerati
demografici si mantengano possibilmente uniti agli uffici e alle
istituzioni civili che ne costituiscono la struttura organica. Perciò
il territorio di ogni diocesi deve sempre essere ininterrotto.
Se le circostanze lo permettono, si osservino i confini delle
circoscrizioni civili e le particolari condizioni psicologiche,
economiche, geografiche e storiche delle persone e dei luoghi.
2) Generalmente l'estensione del territorio ed il numero degli
abitanti sia tale che, da una parte, il vescovo, sebbene aiutato da
altri, possa personalmente compiere le cerimonie pontificali, fare
comodamente le visite pastorali, adeguatamente dirigere e coordinare
tutte le opere di apostolato, e specialmente conoscere i sacerdoti, i
religiosi e i laici che partecipano in qualche modo alle attività
diocesane; dall'altra essi costituiscano un campo d'azione
sufficientemente vasto e conveniente, nel quale sia il vescovo, sia i
sacerdoti possano spendere in modo utile tutte le loro forze nel
ministero, avendo presenti le necessità della Chiesa universale.
3) Da ultimo, affinché nella diocesi si possa più convenientemente
svolgere il ministero della salvezza, si segua la regola che in ogni
diocesi vi siano sacerdoti sufficienti, per numero ed idoneità, ad
un'appropriata cura spirituale del popolo di Dio; non manchino gli
uffici, le istituzioni e le opere che sono proprie di ogni Chiesa
particolare e che la pratica ha dimostrato necessarie sia al suo retto
governo, sia all'esplicazione dell'apostolato; e infine o si abbiano
già a disposizione o almeno prudentemente si preveda di poter da
qualche parte procurare le risorse necessarie per sostenere le persone e
le istituzioni diocesane.
A questo scopo, dove si trovano i fedeli di diverso rito, il vescovo
deve provvedere alle loro necessità: sia per mezzo di sacerdoti o
parrocchie dello stesso rito; sia per mezzo di un vicario vescovile,
munito delle necessarie facoltà e, se opportuno, insignito anche del
carattere episcopale; sia da se stesso, come ordinario di diversi
riti. Ma se questo, secondo il giudizio della santa Sede, per varie
ragioni non si può fare, si costituisca una gerarchia propria per
ciascun rito.
In analoghe circostanze, ai fedeli di diversa lingua si provveda o per
mezzo di sacerdoti e parrocchie della loro lingua; o per mezzo di un
vicario vescovile che conosca bene tale lingua e sia anche, se
necessario, insignito del carattere episcopale; o con altri opportuni
sistemi.
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24. Prima che, riguardo alle diocesi si adottino i cambiamenti e le
innovazioni di cui si tratta nei numeri 22-23, salva restando la
prassi delle Chiese orientali, è conveniente che questi affari siano
sottoposti all'esame delle Conferenze episcopali competenti per
territorio; queste, se lo riterranno opportuno, si serviranno
dell'aiuto di una particolare commissione episcopale e chiederanno
sempre il parere dei vescovi delle province o delle regioni
interessate. Dopo di ciò sottoporranno i loro pareri ed i loro voti
alla santa Sede.
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