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25. Nel governo delle diocesi si provveda al ministero dei vescovi
in modo che sua suprema finalità sia il bene del gregge del Signore.
Ora, per meglio raggiungere tale bene, non di rado si devono
costituire dei vescovi ausiliari, perché il vescovo diocesano, sia
per l'eccessiva vastità della diocesi o per l'eccessivo numero degli
abitanti, sia a motivo di particolari circostanze di apostolato o di
altre cause di diversa natura, non può personalmente compiere tutti i
doveri del suo ministero, come esigerebbe il bene delle anime. Anzi
talvolta particolari bisogni esigono che, per aiutare i1 vescovo
diocesano, si stabilisca un vescovo coadiutore. Questi vescovi
coadiutori e ausiliari devono essere muniti di opportune facoltà,
affinché, salva restando la unità del governo diocesano e
l'autorità del vescovo diocesano, la loro azione riesca più efficace
e la loro dignità episcopale sia salvaguardata.
Inoltre i vescovi coadiutori e ausiliari, per il fatto che sono
chiamati a partecipare alle sollecitudini del vescovo diocesano, devono
esplicare il loro mandato in maniera che in tutti gli affari agiscano in
piena armonia con lui. Devono sempre circondare il vescovo diocesano
di obbedienza e di rispetto, mentre egli, da parte sua, deve amarli
come fratelli e stimarli.
26. Quando ciò fosse richiesto dal bene delle anime, il vescovo
diocesano non abbia difficoltà a domandare alla competente autorità
uno o più ausiliari, che sono costituiti per la diocesi, senza
diritto di successione.
Se già ciò non è stato disposto nelle lettere di nomina, il vescovo
diocesano costituisca tale ausiliare o ausiliari suoi vicari generali o
almeno vicari vescovili, dipendenti soltanto dalla sua autorità, e li
consulti quando dovrà esaminare i problemi di maggiore importanza,
specialmente di carattere pastorale.
Se non è diversamente disposto dalla competente autorità, alla morte
del vescovo diocesano non cessano i poteri e le facoltà dei vescovi
ausiliari. Anzi è desiderabile che, durante la vacanza della sede,
a meno che gravi motivi non consiglino di fare diversamente,
l'incarico di reggere la diocesi sia affidato al vescovo ausiliare,
o, se questi sono più di uno, ad uno di essi.
Il vescovo coadiutore, colui cioè che è nominato con diritto di
successione dal vescovo diocesano, deve essere sempre costituito
vicario generale. E ad esso possono dalla competente autorità essere
concesse, in casi particolari, più ampie facoltà. Per il maggior
bene presente e futuro della diocesi, il vescovo coadiuvato ed il
coadiutore non manchino di consultarsi a vicenda nelle questioni più
importanti.
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