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37. In specie ai nostri tempi, i vescovi spesso so no difficilmente
in grado di svolgere in modo adeguato e con frutto il loro ministero,
se non realizza no una cooperazione sempre più stretta e concorde con
gli altri vescovi. E poiché le conferenze episcopali--in molte
nazioni già costituite--hanno già dato prove notevoli di fecondità
apostolica, questo santo Sinodo ritiene che sia sommamente utile che
in tutto il mondo i vescovi della stessa nazione o regione si adunino
periodicamente tra di loro, affinché da uno scambio di esperienze e di
pareri sgorghi una santa armonia di forze, per il bene comune delle
Chiese. Questo Concilio perciò, a proposito delle conferenze
episcopali, stabilisce quanto segue.
38.
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1) La conferenza episcopale è in qualche modo una assemblea
in cui i sacri pastori di una determinata nazione o territorio
esercitano congiuntamente il loro ministero pastorale, per
l'incremento del bene che la Chiesa offre agli uomini, specialmente
per mezzo di quelle forme di apostolato che sono appropriate alle
circostanze presenti.
2) Alla conferenza episcopale appartengono tutti gli ordinari dei
luoghi di ciascun rito--ad eccezione dei vicari generali--i
coadiutori, gli ausiliari e gli altri vescovi titolari, incaricati di
uno speciale ufficio dalla santa Sede o dalla conferenza episcopale.
Gli altri vescovi titolari e--in considerazione del particolare
ufficio che esercitano nel territorio--i legati del romano Pontefice
non sono, di diritto, membri della conferenza. Agli ordinari dei
luoghi e ai coadiutori spetta, nella conferenza, voto deliberativo.
Se agli ausiliari e agli altri vescovi che hanno diritto di intervenire
alla conferenza spetti voto deliberativo o consultivo, sarà deciso
dagli statuti della conferenza.
3) Ogni conferenza episcopale rediga i suoi statuti, che saranno
sottoposti alla revisione della santa Sede; in essi vengano
stabiliti, tra gli altri, gli uffici che meglio rispondono allo scopo
della conferenza: come, per esempio, il comitato permanente dei
vescovi, le commissioni episcopali e il segretario generale.
4) Le decisioni della conferenza episcopale, purché siano state
prese legittimamente e con almeno due terzi dei suffragi dei presuli
appartenenti alla conferenza con voto deliberativo e siano state
sottoposte all'esame della santa Sede, obbligano giuridicamente, ma
soltanto nei casi in cui ciò sia contenuto nel diritto comune, oppure
ciò sia stabilito da una speciale prescrizione della santa Sede,
impartita o per motu proprio o dietro domanda della stessa conferenza.
5) Se particolari circostanze lo richiedono, i vescovi di più
nazioni, coll'approvazione della santa Sede, possono costituire
un'unica conferenza.
Si favoriscano altresî le relazioni tra le conferenze di diverse
nazioni, per promuovere e assicurare un bene più grande.
6) Si raccomanda vivamente che i presuli delle Chiese orientali,
nel promuovere la disciplina delle proprie Chiese in seno ai loro
sinodi, e per favorire sempre più efficacemente le attività rivolte
al bene della religione, abbiano presente anche il bene comune di tutto
il territorio, là dove esistono più Chiese di diverso rito,
confrontando i loro pareri in adunanze interrituali, secondo le norme
che saranno stabilite dalla competente autorità.
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