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39. Il bene delle anime esige una circoscrizione appropriata non
solo delle diocesi, ma anche delle province ecclesiastiche; anzi,
qualche volta consiglia l'erezione di regioni ecclesiastiche, per
meglio provvedere alle necessità sociali e locali e per rendere più
facili e più fruttuosi i contatti dei vescovi tra di loro, coi
metropoliti, con gli altri vescovi della stessa nazione, come anche le
relazioni dei vescovi con le autorità civili.
40. Pertanto questo santo Sinodo, perché si possano raggiungere
gli scopi accennati, dispone quanto segue:
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1) È opportuno che siano sottoposte a nuovo esame le circoscrizioni
delle province ecclesiastiche e si definiscano con nuove norme i diritti
ed i privilegi dei metropoliti.
2) Si tenga come regola che tutte le diocesi e le altre
circoscrizioni territoriali equiparate alle diocesi siano assegnate a
qualche provincia ecclesiastica. Perciò le diocesi che ora sono
immediatamente soggette alla santa Sede e che non sono già unite ad
altra diocesi, formino, se possibile, una nuova provincia
ecclesiastica, o si aggreghino alla provincia più vicina o più
comoda, e siano sottoposte al diritto metropolitico dell'arcivescovo,
a norma del diritto comune.
3) Là dove l'utilità lo suggerisce, le province ecclesiastiche
siano raggruppate in regioni ecclesiastiche, alle quali si darà un
ordinamento giuridico.
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41. È conveniente che le competenti conferenze episcopali prendano
in esame le questioni relative alla circoscrizione delle province o
all'erezione delle regioni, secondo le norme già stabilite ai nn.
23 e 24 per la circoscrizione delle diocesi, e sottopongano poi i
loro pareri ed i loro voti alla santa Sede.
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