II. La circoscrizione delle province ecclesiastiche e l'erezione delle regioni ecclesiastiche

39. Il bene delle anime esige una circoscrizione appropriata non solo delle diocesi, ma anche delle province ecclesiastiche; anzi, qualche volta consiglia l'erezione di regioni ecclesiastiche, per meglio provvedere alle necessità sociali e locali e per rendere più facili e più fruttuosi i contatti dei vescovi tra di loro, coi metropoliti, con gli altri vescovi della stessa nazione, come anche le relazioni dei vescovi con le autorità civili.

40. Pertanto questo santo Sinodo, perché si possano raggiungere gli scopi accennati, dispone quanto segue:

1) È opportuno che siano sottoposte a nuovo esame le circoscrizioni delle province ecclesiastiche e si definiscano con nuove norme i diritti ed i privilegi dei metropoliti.

2) Si tenga come regola che tutte le diocesi e le altre circoscrizioni territoriali equiparate alle diocesi siano assegnate a qualche provincia ecclesiastica. Perciò le diocesi che ora sono immediatamente soggette alla santa Sede e che non sono già unite ad altra diocesi, formino, se possibile, una nuova provincia ecclesiastica, o si aggreghino alla provincia più vicina o più comoda, e siano sottoposte al diritto metropolitico dell'arcivescovo, a norma del diritto comune.

3) Là dove l'utilità lo suggerisce, le province ecclesiastiche siano raggruppate in regioni ecclesiastiche, alle quali si darà un ordinamento giuridico.

41. È conveniente che le competenti conferenze episcopali prendano in esame le questioni relative alla circoscrizione delle province o all'erezione delle regioni, secondo le norme già stabilite ai nn. 23 e 24 per la circoscrizione delle diocesi, e sottopongano poi i loro pareri ed i loro voti alla santa Sede.




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