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2. Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il
diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale libertà è
che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte dei
singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano,
cosî che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la
sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in
conformità ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma
individuale o associata. Inoltre dichiara che il diritto alla libertà
religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana
quale l'hanno fatta conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa
ragione. Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa
deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento
giuridico della società.
A motivo della loro dignità, tutti gli esseri umani, in quanto sono
persone, dotate cioè di ragione e di libera volontà e perciò
investiti di personale responsabilità, sono dalla loro stessa natura e
per obbligo morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella
concernente la religione. E sono pure tenuti ad aderire alla verità
una volta conosciuta e ad ordinare tutta la loro vita secondo le sue
esigenze. Ad un tale obbligo, però, gli esseri umani non sono in
grado di soddisfare, in modo rispondente alla loro natura, se non
godono della libertà psicologica e nello stesso tempo dell'immunità
dalla coercizione esterna. Il diritto alla libertà religiosa non si
fonda quindi su una disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua
stessa natura. Per cui il diritto ad una tale immunità perdura anche
in coloro che non soddisfano l'obbligo di cercare la verità e di
aderire ad essa, e il suo esercizio, qualora sia rispettato l'ordine
pubblico informato a giustizia, non può essere impedito.
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