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3. Quanto sopra esposto appare con maggiore chiarezza qualora si
consideri che norma suprema della vita umana è la legge divina,
eterna, oggettiva e universale, per mezzo della quale Dio con
sapienza e amore ordina, dirige e governa l'universo e le vie della
comunità umana. E Dio rende partecipe l'essere umano della sua
legge, cosicché l'uomo, sotto la sua guida soavemente provvida,
possa sempre meglio conoscere l'immutabile verità. Perciò ognuno ha
il dovere e quindi il diritto di cercare la verità in materia
religiosa, utilizzando mezzi idonei per formarsi giudizi di coscienza
retti e veri secondo prudenza.
La verità, però, va cercata in modo rispondente alla dignità della
persona umana e alla sua natura sociale: e cioè con una ricerca
condotta liberamente, con l'aiuto dell'insegnamento o
dell'educazione, per mezzo dello scambio e del dialogo con cui, allo
scopo di aiutarsi vicendevolmente nella ricerca, gli uni rivelano agli
altri la verità che hanno scoperta o che ritengono di avere scoperta;
inoltre, una volta conosciuta la verità, occorre aderirvi fermamente
con assenso personale.
L'uomo coglie e riconosce gli imperativi della legge divina attraverso
la sua coscienza, che è tenuto a seguire fedelmente in ogni sua
attività per raggiungere il suo fine che è Dio. Non si deve quindi
costringerlo ad agire contro la sua coscienza. E non si deve neppure
impedirgli di agire in conformità ad essa, soprattutto in campo
religioso. Infatti l'esercizio della religione, per sua stessa
natura, consiste anzitutto in atti interni volontari e liberi, con i
quali l'essere umano si dirige immediatamente verso Dio: e tali atti
da un'autorità meramente umana non possono essere né comandati, né
proibiti. Però la stessa natura sociale dell'essere umano esige che
egli esprima esternamente gli atti interni di religione, comunichi con
altri in materia religiosa e professi la propria religione in modo
comunitario.
Si fa quindi ingiuria alla persona umana e allo stesso ordine stabilito
da Dio per gli esseri umani, quando si nega ad essi il libero
esercizio della religione nella società, una volta rispettato
l'ordine pubblico informato a giustizia.
Inoltre gli atti religiosi, con i quali in forma privata e pubblica
gli esseri umani con decisione interiore si dirigono a Dio,
trascendono per loro natura l'ordine terrestre e temporale delle cose.
Quindi la potestà civile, il cui fine proprio è di attuare il bene
comune temporale, deve certamente rispettare e favorire la vita
religiosa dei cittadini, però evade dal campo della sua competenza se
presume di dirigere o di impedire gli atti religiosi.
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