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4. La libertà religiosa che compete alle singole persone, compete
ovviamente ad esse anche quando agiscono in forma comunitaria. I
gruppi religiosi, infatti, sono postulati dalla natura sociale tanto
degli esseri umani, quanto della stessa religione.
A tali gruppi, pertanto, posto che le giuste esigenze dell'ordine
pubblico non siano violate, deve essere riconosciuto il diritto di
essere immuni da ogni misura coercitiva nel reggersi secondo norme
proprie, nel prestare alla suprema divinità il culto pubblico,
nell'aiutare i propri membri ad esercitare la vita religiosa, nel
sostenerli con il proprio insegnamento e nel promuovere quelle
istituzioni nelle quali i loro membri cooperino gli uni con gli altri ad
informare la vita secondo i principi della propria religione.
Parimenti ai gruppi religiosi compete il diritto di non essere impediti
con leggi o con atti amministrativi del potere civile di scegliere,
educare, nominare e trasferire i propri ministri, di comunicare con le
autorità e con le comunità religiose che vivono in altre regioni della
terra, di costruire edifici religiosi, di acquistare e di godere di
beni adeguati.
I gruppi religiosi hanno anche il diritto di non essere impediti di
insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria fede, a voce e per
scritto. Però, nel diffondere la fede religiosa e nell'introdurre
pratiche religiose, si deve evitare ogni modo di procedere in cui ci
siano spinte coercitive o sollecitazioni disoneste o stimoli meno
retti, specialmente nei confronti di persone prive di cultura o senza
risorse: un tale modo di agire va considerato come abuso del proprio
diritto e come lesione del diritto altrui.
Inoltre la libertà religiosa comporta pure che i gruppi religiosi non
siano impediti di manifestare liberamente la virtù singolare della
propria dottrina nell'ordinare la società e nel vivificare ogni umana
attività. Infine, nel carattere sociale della natura umana e della
stessa religione si fonda il diritto in virtù del quale gli esseri
umani, mossi dalla propria convinzione religiosa, possano liberamente
riunirsi e dar vita ad associazioni educative, culturali, caritative e
sociali.
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