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6. Poiché il bene comune della società--che si concreta
nell'insieme delle condizioni sociali, grazie alle quali gli uomini
possono perseguire il loro perfezionamento più riccamente o con
maggiore facilità --consiste soprattutto nella salvaguardia dei
diritti della persona umana e nell'adempimento dei rispettivi doveri,
adoperarsi positivamente per il diritto alla libertà religiosa spetta
tanto ai cittadini quanto ai gruppi sociali, ai poteri civili, alla
Chiesa e agli altri gruppi religiosi: a ciascuno nel modo ad esso
proprio, tenuto conto del loro specifico dovere verso il bene comune.
Tutelare e promuovere gli inviolabili diritti dell'uomo è dovere
essenziale di ogni potere civile. Questo deve quindi assicurare a
tutti i cittadini, con leggi giuste e con mezzi idonei, l'efficace
tutela della libertà religiosa, e creare condizioni propizie allo
sviluppo della vita religiosa, cosicché i cittadini siano realmente in
grado di esercitare i loro diritti attinenti la religione e adempiere i
rispettivi doveri, e la società goda dei beni di giustizia e di pace
che provengono dalla fedeltà degli uomini verso Dio e verso la sua
santa volontà.
Se, considerate le circostanze peculiari dei popoli nell'ordinamento
giuridico di una società viene attribuita ad un determinato gruppo
religioso una speciale posizione civile, è necessario che nello stesso
tempo a tutti i cittadini e a tutti i gruppi religiosi venga
riconosciuto e sia rispettato il diritto alla libertà in materia
religiosa.
Infine il potere civile deve provvedere che l'eguaglianza giuridica
dei cittadini, che appartiene essa pure al bene comune della società,
per motivi religiosi non sia mai lesa, apertamente o in forma occulta,
e che non si facciano fra essi discriminazioni.
Da ciò segue che non è permesso al pubblico potere imporre ai
cittadini con la violenza o con il timore o con altri mezzi la
professione di una religione qualsivoglia oppure la sua negazione, o di
impedire che aderiscano ad un gruppo religioso o che se ne allontanino.
Tanto più poi si agisce contro la volontà di Dio e i sacri diritti
della persona e il diritto delle genti quando si usa, in qualunque
modo, la violenza per distruggere o per comprimere la stessa religione
o in tutto il genere umano oppure in qualche regione o in un determinato
gruppo.
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