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29. In un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai
quali sono imposte le mani « non per il sacerdozio, ma per il servizio
». Infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale, nella « diaconia
» della liturgia, della predicazione e della carità servono il popolo
di Dio, in comunione col vescovo e con il suo presbiterio. È ufficio
del diacono, secondo le disposizioni della competente autorità,
amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire
l'eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in nome della
Chiesa, portare il viatico ai moribondi, leggere la sacra Scrittura
ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla
preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito
funebre e alla sepoltura. Essendo dedicati agli uffici di carità e di
assistenza, i diaconi si ricordino del monito di S. Policarpo: «
Essere misericordiosi, attivi, camminare secondo la verità del
Signore, il quale si è fatto servo di tutti ».
E siccome questi uffici, sommamente necessari alla vita della
Chiesa, nella disciplina oggi vigente della Chiesa latina in molte
regioni difficilmente possono essere esercitati, il diaconato potrà in
futuro essere ristabilito come proprio e permanente grado della
gerarchia. Spetterà poi alla competenza dei raggruppamenti
territoriali dei vescovi, nelle loro diverse forme, di decidere, con
l'approvazione dello stesso sommo Pontefice, se e dove sia opportuno
che tali diaconi siano istituiti per la cura delle anime. Col consenso
del romano Pontefice questo diaconato potrà essere conferito a uomini
di età matura anche viventi nel matrimonio, e cosî pure a dei giovani
idonei, per i quali però deve rimanere ferma la legge del celibato.
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