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24. I vescovi, quali successori degli apostoli, ricevono dal
Signore, cui è data ogni potestà in cielo e in terra, la missione
d'insegnare a tutte le genti e di predicare il Vangelo ad ogni
creatura, affinché tutti gli uomini, per mezzo della fede, del
battesimo e dell'osservanza dei comandamenti, ottengano la salvezza
(cfr. Mt 28,18-20; Mc 16,15-16; At 26,17
ss). Per compiere questa missione, Cristo Signore promise agli
apostoli lo Spirito Santo e il giorno di Pentecoste lo mandò dal
cielo, perché con la sua forza essi gli fossero testimoni fino alla
estremità della terra, davanti alle nazioni e ai popoli e ai re
(cfr. At 1,8; 2,1 ss; 9,15). L'ufficio poi che il
Signore affidò ai pastori del suo popolo, è un vero servizio, che
nella sacra Scrittura è chiamato significativamente « diaconia »,
cioè ministero (cfr. At 1,17 e 25; 21,19; Rm
11,13; 1 Tm 1,12).
La missione canonica dei vescovi può essere data per mezzo delle
legittime consuetudini, non revocate dalla suprema e universale
potestà della Chiesa, o per mezzo delle leggi fatte dalla stessa
autorità o da essa riconosciute, oppure direttamente dallo stesso
successore di Pietro; se questi rifiuta o nega la comunione
apostolica, i vescovi non possono essere assunti all'ufficio.
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