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25. Tra i principali doveri dei vescovi eccelle la predicazione del
Vangelo. I vescovi, infatti, sono gli araldi della fede che portano
a Cristo nuovi discepoli; sono dottori autentici, cioè rivestiti
dell'autorità di Cristo, che predicano al popolo loro affidato la
fede da credere e da applicare nella pratica della vita, la illustrano
alla luce dello Spirito Santo, traendo fuori dal tesoro della
Rivelazione cose nuove e vecchie (cfr. Mt 13,52), la fanno
fruttificare e vegliano per tenere lontano dal loro gregge gli errori
che lo minacciano (cfr. 2 Tm 4,1-4) . I vescovi che
insegnano in comunione col romano Pontefice devono essere da tutti
ascoltati con venerazione quali testimoni della divina e cattolica
verità; e i fedeli devono accettare il giudizio dal loro vescovo dato
a nome di Cristo in cose di fede e morale, e dargli l'assenso
religioso del loro spirito. Ma questo assenso religioso della volontà
e della intelligenza lo si deve in modo particolare prestare al
magistero autentico del romano Pontefice, anche quando non parla « ex
cathedra ». Ciò implica che il suo supremo magistero sia accettato
con riverenza, e che con sincerità si aderisca alle sue affermazioni
in conformità al pensiero e in conformità alla volontà di lui
manifestatasi che si possono dedurre in particolare dal carattere dei
documenti, o dall'insistenza nel proporre una certa dottrina, o dalla
maniera di esprimersi.
Quantunque i vescovi, presi a uno a uno, non godano della prerogativa
dell'infallibilità, quando tuttavia, anche dispersi per il mondo,
ma conservando il vincolo della comunione tra di loro e col successore
di Pietro, si accordano per insegnare autenticamente che una dottrina
concernente la fede e i costumi si impone in maniera assoluta, allora
esprimono infallibilmente la dottrina di Cristo. La cosa è ancora
più manifesta quando, radunati in Concilio ecumenico, sono per tutta
la Chiesa dottori e giudici della fede e della morale; allora bisogna
aderire alle loro definizioni con l'ossequio della fede.
Questa infallibilità, della quale il divino Redentore volle
provveduta la sua Chiesa nel definire la dottrina della fede e della
morale, si estende tanto, quanto il deposito della divina
Rivelazione, che deve essere gelosamente custodito e fedelmente
esposto. Di questa infallibilità il romano Pontefice, capo del
collegio dei vescovi, fruisce in virtù del suo ufficio, quando,
quale supremo pastore e dottore di tutti i fedeli che conferma nella
fede i suoi fratelli (cfr. Lc 22,32), sancisce con atto
definitivo una dottrina riguardante la fede e la morale. Perciò le
sue definizioni giustamente sono dette irreformabili per se stesse e non
in virtù del consenso della Chiesa, essendo esse pronunziate con
l'assistenza dello Spirito Santo a lui promessa nella persona di san
Pietro, per cui non hanno bisogno di una approvazione di altri, né
ammettono appello alcuno ad altro giudizio. In effetti allora il
romano Pontefice pronunzia sentenza non come persona privata, ma
espone o difende la dottrina della fede cattolica quale supremo maestro
della Chiesa universale, singolarmente insignito del carisma
dell'infallibilità della Chiesa stessa. L'infallibilità promessa
alla Chiesa risiede pure nel corpo episcopale quando esercita il
supremo magistero col successore di Pietro. A queste definizioni non
può mai mancare l'assenso della Chiesa, data l'azione dello stesso
Spirito Santo che conserva e fa progredire nell'unità della fede
tutto il gregge di Cristo.
Quando poi il romano Pontefice o il corpo dei vescovi con lui
esprimono una sentenza, la emettono secondo la stessa Rivelazione,
cui tutti devono attenersi e conformarsi, Rivelazione che è
integralmente trasmessa per scritto o per tradizione dalla legittima
successione dei vescovi e specialmente a cura dello stesso Pontefice
romano, e viene nella Chiesa gelosamente conservata e fedelmente
esposta sotto la luce dello Spirito di verità. Perché poi sia
debitamente indagata ed enunziata in modo adatto, il romano Pontefice
e i vescovi nella coscienza del loro ufficio e della gravità della
cosa, prestano la loro vigile opera usando i mezzi convenienti però
non ricevono alcuna nuova rivelazione pubblica come appartenente al
deposito divino della fede.
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