|
45. Essendo ufficio della gerarchia ecclesiastica di pascere il
popolo di Dio e condurlo a pascoli ubertosi (cfr. Ez 34,14),
spetta ad essa di regolare sapientemente con le sue leggi la pratica dei
consigli evangelici, strumento singolare al servizio della carità
perfetta verso Dio e verso il prossimo 6, Essa inoltre, seguendo
docilmente gli impulsi dello Spirito Santo, accoglie le regole
proposte da uomini e donne esimi, e, infine dopo averle messe a punto
più perfettamente, dà loro una approvazione autentica; con la sua
autorità vigile e protettrice viene pure in aiuto agli istituti,
dovunque eretti per l'edificazione del corpo di Cristo, perché
abbiano a crescere e fiorire secondo lo spirito dei fondatori.
Perché poi sia provveduto il meglio possibile alle necessità
dell'intero gregge del Signore, il sommo Pontefice può, in ragione
del suo primato sulla Chiesa universale e in vista dell'interesse
comune esentare ogni istituto di perfezione e ciascuno dei suoi membri
dalla giurisdizione dell'ordinario del luogo e sottoporli a sé solo.
Similmente essi possono essere lasciati o affidati alle proprie
autorità patriarcali. Da parte loro i membri nel compiere i loro
doveri verso la Chiesa secondo la loro forma particolare di vita,
devono, conforme alle leggi canoniche, prestare riverenza e obbedienza
ai vescovi, a causa della loro autorità pastorale nelle Chiese
particolari e per la necessaria unità e concordia nel lavoro
apostolico.
La Chiesa non solo erige con la sua sanzione la professione religiosa
alla dignità dello stato canonico, ma con la sua azione liturgica la
presenta pure come stato di consacrazione a Dio. La stessa Chiesa
infatti, in nome dell'autorità affidatagli da Dio, riceve i voti di
quelli che fanno la professione, per loro impetra da Dio gli aiuti e
la grazia con la sua preghiera pubblica, li raccomanda a Dio e
impartisce loro una benedizione spirituale, associando la loro offerta
al sacrificio eucaristico.
|
|