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1. In tanta diversità di popoli e di regioni non è possibile
sancire leggi se non di carattere generale. Si elabori perciò in ogni
nazione e in ogni rito un particolare « Regolamento di formazione
sacerdotale » che dovrà essere compilato dalle conferenze episcopali
riveduto periodicamente ed approvato dalla Sede apostolica. Con tale
regolamento le leggi generali vengano adattate alle particolari
circostanze di tempo e di luogo, in modo che la formazione sacerdotale
risulti sempre conforme alle necessità pastorali delle regioni in cui
dovrà svolgersi il ministero.
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