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7. Là dove le singole diocesi non sono in grado di avere un proprio
seminario, si erigano e si favoriscano seminari interdiocesani, o
regionali o nazionali, in modo da provvedere più efficacemente ad una
seria formazione degli alunni, la quale in questo campo è da
considerarsi come norma suprema. Tali seminari poi, se sono regionali
o nazionali, si reggano secondo le norme stabilite dai vescovi
interessati ed approvate dalla santa Sede. Nei seminari però dove
gli alunni sono numerosi, pur conservando l'unità della direzione e
dell'insegnamento, essi vengano distribuiti, con sistemi adeguati,
in piccoli gruppi, affinché si possa provvedere meglio alla formazione
personale dei singoli.
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