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4. Si provveda perciò in tutto il mondo a tutelare e incrementare
tutte le Chiese particolari e a questo scopo si erigano parrocchie e
una propria gerarchia, dove lo richieda il bene spirituale dei fedeli.
Le gerarchie poi delle varie Chiese particolari che hanno
giurisdizione sullo stesso territorio, procurino, col mutuo scambio di
consigli e in periodici incontri, di promuovere l'unità di azione e
di unire le loro forze per aiutare le opere comuni, onde far progredire
più speditamente il bene della religione e più efficacemente tutelare
la disciplina del clero. Tutti i chierici e i candidati agli ordini
sacri siano bene istruiti sui riti e specialmente circa le norme
pratiche in materie inter-rituali; anzi, nelle spiegazioni
catechetiche vengano istruiti anche i laici sui riti e le loro norme.
Infine, tutti e singoli i cattolici e i battezzati di qualsiasi
Chiesa o comunità acattolica che vengano alla pienezza della comunione
cattolica, mantengano dovunque il loro proprio rito, lo onorino e, in
quanto è possibile, lo osservino, salvo il diritto in casi
particolari di persone, comunità o regioni, di far ricorso alla Sede
apostolica; questa, quale suprema arbitra delle relazioni
inter-ecclesiali, provvederà essa stessa alle necessità secondo lo
spirito ecumenico, o farà provvedere da altre autorità, dando
opportune norme, decreti o rescritti.
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