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6. Tutti gli orientali sappiano con tutta certezza che possono sempre
e devono conservare i loro legittimi riti e la loro disciplina, e che
non si devono introdurre mutazioni, se non per ragione del proprio
organico progresso. Pertanto, tutte queste cose devono essere con
somma fedeltą osservate dagli stessi orientali, i quali devono
acquistarne una conoscenza sempre pił profonda e una pratica pił
perfetta; qualora, per circostanze di tempo o di persone, fossero
indebitamente venuti meno ad esse, procurino di ritornare alle avite
tradizioni. Quelli che per ragione o di ufficio o di ministero
apostolico hanno frequente relazione con le Chiese orientali o con i
loro fedeli, secondo l'importanza dell'ufficio che occupano siano
accuratamente istruiti nella conoscenza e nella pratica dei riti, della
disciplina, della dottrina, della storia e delle caratteristiche degli
orientali, Si raccomanda inoltre caldamente agli istituti religiosi e
alla associazioni di rito latino che prestano la loro opera nelle
regioni orientali o tra i fedeli orientali, che per una maggiore
efficacia dell'apostolato, fondino, per quanto possibile, case o
anche province di rito orientale.
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