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7. Da tempi antichissimi vige nella Chiesa l'istituzione
patriarcale, gią riconosciuta dai primi Concili ecumenici. Col nome
di patriarca orientale si intende un vescovo, cui compete la
giurisdizione su tutti i vescovi, compresi i metropoliti, il clero e i
fedeli del proprio territorio o rito, a norma del diritto e salvo
restando il primato del romano Pontefice. Dovunque si costituisca un
gerarca di qualche rito fuori dei confini del territorio patriarcale, a
norma del diritto rimane aggregato alla gerarchia del patriarcato dello
stesso rito.
8. Sebbene alcuni patriarchi delle Chiese orientali siano
cronologicamente posteriori ad altri, tuttavia sono tutti uguali quanto
alla dignitą patriarcale, salva restando tra loro la precedenza di
onore legittimamente stabilita.
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