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13. La disciplina circa il ministro della sacra cresima, vigente
fino dai più antichi tempi presso gli orientali, sia pienamente
ristabilita. Perciò i sacerdoti possono conferire questo sacramento
col crisma benedetto dal patriarca o dal vescovo.
14. Tutti i sacerdoti orientali possono validamente conferire questo
sacramento, sia insieme col battesimo sia separatamente, a tutti i
fedeli di qualsiasi rito, non escluso il latino, osservando, per la
liceità, le prescrizioni del diritto sia comune sia particolare.
Anche i sacerdoti di rito latino, secondo le facoltà che godono circa
l'amministrazione di questo sacramento, possono amministrarlo pure ai
fedeli delle Chiese orientali, senza pregiudizio al rito, osservando
per la liceità le prescrizioni del diritto sia comune che particolare.
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