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24. Alle Chiese orientali aventi comunione con la Sede apostolica
romana, compete lo speciale ufficio di promuovere l'unità di tutti i
cristiani, specialmente orientali, secondo i principi del decreto «
sull'ecumenismo » promulgato da questo santo Concilio, in primo
luogo con la preghiera, l'esempio della vita, la religiosa fedeltà
alle antiche tradizioni orientali, la mutua e più profonda
conoscenza, la collaborazione e la fraterna stima delle cose e degli
animi.
25. Dagli orientali separati che, mossi dalla grazia dello Spirito
Santo vengono all'unità cattolica, non si esiga più di quanto
richiede la semplice professione della fede cattolica. E poiché
presso di loro è stato conservato il sacerdozio valido, i chierici
orientali che vengono all'unità cattolica, hanno facoltà di
esercitare il proprio ordine, secondo le norme stabilite dalla
competente autorità.
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