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26. La « communicatio in sacris » che pregiudica l'unità della
Chiesa o include formale adesione all'errore o pericolo di errare
nella fede, di scandalo e di indifferentismo, è proibita dalla legge
divina. Ma la prassi pastorale dimostra, per quanto riguarda i
fratelli orientali che si possono e si devono considerare varie
circostanze di singole persone, nelle quali né si lede l'unità della
Chiesa, né vi sono pericoli da evitare, mentre invece la necessità
della salvezza e il bene spirituale delle anime costituiscono un bisogno
serio. Perciò la Chiesa cattolica, secondo le circostanze di
tempo, di luogo e di persone, ha usato tutti i mezzi della salute e la
testimonianza della carità tra i cristiani, per mezzo della
partecipazione ai sacramenti e alle altre funzioni e cose sacre. In
considerazione di questo, il santo Concilio «per non essere noi con
una sentenza troppo severa di impedimento a coloro che sono salvati » e
per fomentare sempre più l'unione con le Chiese orientali da noi
separate, stabilisce il seguente modo di agire.
27. Posti i principi sopra ricordati, agli orientali che in buona
fede si trovano separati dalla Chiesa cattolica, si possono
conferire, se spontaneamente li chiedano e siano ben disposti, i
sacramenti della penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli
infermi anzi, anche ai cattolici è lecito chiedere questi sacramenti
ai ministri acattolici nella cui Chiesa si hanno validi sacramenti,
ogniqualvolta la necessità o una vera spirituale utilità lo domandino
e l'accesso a un sacerdote cattolico riesca fisicamente o moralmente
impossibile.
28. Parimenti, posti gli stessi principi, per una giusta ragione
è permessa la « communicatio in sacris » in celebrazioni, cose e
luoghi sacri tra cattolici e fratelli orientali separati.
29. Questa maniera più mite di «communicatio in sacris » con i
fratelli delle Chiese orientali separate è affidata alla vigilanza e
al discernimento dei pastori locali, affinché, consigliatisi tra di
loro e, se occorra, uditi anche i pastori delle Chiese separate,
abbiano a regolare con efficaci e opportune prescrizioni e norme i
rapporti dei cristiani tra di loro.
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