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15. La vita in comune perseveri nella preghiera e nella comunione di
uno stesso spirito, nutrita della dottrina del Vangelo, della santa
liturgia e soprattutto dell'eucaristia (cfr. At 2,42),
sull'esempio della Chiesa primitiva, in cui la moltitudine dei
credenti era d'un cuore solo e di un'anima sola (cfr. At
4,32). I religiosi, come membri di Cristo, in fraterna
comunanza di vita si prevengano gli uni gli altri nel rispetto
scambievole (cfr. Rm 12,10), portando gli uni i pesi degli
altri (cfr. Gal 6,2). Infatti con l'amore di Dio diffuso nei
cuori per mezzo dello Spirito Santo (cfr. Rm 5,5), la
comunità come una famiglia unita nel nome del Signore gode della sua
presenza (cfr. Mt 18,20). La carità è poi il compimento
della legge (cfr. Rm 13,10) e vincolo di perfezione (cfr.
Col 3,14), e per mezzo di essa noi sappiamo di essere passati
dalla morte alla vita (cfr. 1 Gv 3,14). Anzi l'unità dei
fratelli manifesta l'avvento di Cristo (cfr. Gv 13,35;
17,21), e da essa promana grande energia per l'apostolato.
Allo scopo poi di rendere più intimo il vincolo di fraternità fra i
religiosi, coloro che sono chiamati conversi, coadiutori o con altro
nome, siano strettamente associati alla vita e alle opere della
comunità. Se le circostanze non consigliano proprio di fare
diversamente, bisogna far sî che negli istituti femminili si arrivi ad
un'unica categoria di suore. In tal caso, si manterrà solamente tra
le persone la diversità richiesta dalla distinzione delle varie opere a
cui le suore o per speciale vocazione divina o per particolare
attitudine sono destinate.
I monasteri e gli istituti maschili non del tutto laicali possono
accettare, secondo la loro indole e a norma delle costituzioni,
chierici e laici, in pari misura e con eguali diritti ed obblighi,
eccettuati quelli che scaturiscono dall'ordine sacro.
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