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16. La clausura papale per le monache di vita unicamente
contemplativa rimanga in vigore, ma si aggiorni secondo le condizioni
dei tempi e dei luoghi, abolendo le usanze che non hanno pił ragione
di esistere, dopo che sono stati ascoltati i pareri dei monasteri
stessi. Le altre monache invece, che per loro regola si dedicano alle
opere esterne di apostolato, siano esenti dalla clausura papale, in
modo da essere in grado di attendere meglio ai loro impegni di
apostolato; rimanga in vigore tuttavia la clausura a norma delle loro
costituzioni.
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