Le federazioni tra i religiosi

22. Gli istituti e i monasteri « sui iuris », secondo l'opportunità e con l'approvazione della santa Sede, promuovano tra di loro federazioni, se appartengono in qualche maniera alla stessa famiglia religiosa; oppure unioni, se hanno quasi uguali le costituzioni e gli usi e sono animati dallo stesso spirito, soprattutto se sono troppo esigui; oppure associazioni, se attendono alle stesse o a simili opere di apostolato.

23. Si devono favorire conferenze o consigli dei superiori maggiori eretti dalla santa Sede, i quali possono molto contribuire a far conseguire meglio il fine proprio dei singoli istituti, a promuovere una più efficace collaborazione per il bene della Chiesa, a distribuire più razionalmente gli operai dell'Evangelo in un determinato territorio, nonché a trattare le questioni che i religiosi hanno in comune e a stabilire una conveniente opera di coordinamento e di collaborazione con le conferenze episcopali per quanto riguarda l'esercizio dell'apostolato. Conferenze di questo genere si possono istituire anche per gli istituti secolari.




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