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22. Gli istituti e i monasteri « sui iuris », secondo
l'opportunità e con l'approvazione della santa Sede, promuovano tra
di loro federazioni, se appartengono in qualche maniera alla stessa
famiglia religiosa; oppure unioni, se hanno quasi uguali le
costituzioni e gli usi e sono animati dallo stesso spirito, soprattutto
se sono troppo esigui; oppure associazioni, se attendono alle stesse o
a simili opere di apostolato.
23. Si devono favorire conferenze o consigli dei superiori maggiori
eretti dalla santa Sede, i quali possono molto contribuire a far
conseguire meglio il fine proprio dei singoli istituti, a promuovere
una più efficace collaborazione per il bene della Chiesa, a
distribuire più razionalmente gli operai dell'Evangelo in un
determinato territorio, nonché a trattare le questioni che i religiosi
hanno in comune e a stabilire una conveniente opera di coordinamento e
di collaborazione con le conferenze episcopali per quanto riguarda
l'esercizio dell'apostolato. Conferenze di questo genere si possono
istituire anche per gli istituti secolari.
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