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20. I presbiteri si dedicano pienamente al servizio di Dio nello
svolgimento delle funzioni che sono state loro assegnate; è logico
pertanto che siano equamente retribuiti, dato che « l'operaio ha
diritto alla sua paga » (Lc 10,7), e « il Signore ha disposto
che coloro ai quali annunciano il Vangelo vivano del Vangelo» (1
Cor 9,14). In base a ciò, se non si provvede in un altro modo
a retribuire equamente i presbiteri, sono i fedeli stessi che vi devono
pensare, dato che è per il loro bene che essi lavorano; i fedeli,
cioè, sono tenuti da vero obbligo a procurare che non manchino ai
presbiteri i mezzi per condurre una vita onesta e dignitosa. Spetta ai
vescovi ricordare ai fedeli questo loro grave obbligo, e
provvedere--ognuno per la propria diocesi, o meglio ancora riunendosi
in gruppi interessati a uno stesso territorio--all'istituzione di
norme che garantiscano un mantenimento dignitoso per quanti svolgono o
hanno svolto una funzione al servizio del popolo di Dio. Quanto poi
al tipo di retribuzione che deve essere assegnata a ciascuno, bisogna
considerare sia la natura stessa della funzione sia le diverse
circostanze di luogo e di tempo. Comunque è bene che tale
retribuzione sia fondamentalmente la stessa per tutti coloro che si
trovano nelle stesse condizioni, e che soddisfi veramente i loro
bisogni ed esigenze: il che significa che deve anche consentire ai
presbiteri di retribuire il personale che presta servizio presso di loro
e di soccorrere personalmente in qualche modo i bisognosi, dato che
questo ministero a favore dei poveri è stato tenuto in grande
considerazione da parte della Chiesa fin dalle origini.
Nello stabilire la quantità della retribuzione per i presbiteri,
occorre pensare che essa deve consentire anche un tempo sufficiente di
ferie ogni anno; e i vescovi hanno il dovere di controllare se i
presbiteri dispongono di questo necessario riposo.
Comunque, il rilievo maggiore va dato all'ufficio che svolgono i
sacri ministri. Per questo, il sistema noto sotto il nome di sistema
beneficiale deve essere abbandonato, o almeno riformato a fondo, in
modo che la parte beneficiale--ossia il diritto al reddito di cui è
dotato l'ufficio ecclesiastico--sia trattata come cosa secondaria, e
venga messo in primo piano, invece, l'ufficio stesso. D'ora in
avanti, inoltre, per ufficio ecclesiastico si deve intendere qualsiasi
incarico conferito in modo stabile per un fine spirituale.
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