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36. L'uso della lingua latina, salvo diritti particolari, sia conservato
nei riti latini. Dato però che, sia nella messa che nell'amministrazione dei
sacramenti, sia in altre parti della liturgia, non di rado l'uso
della lingua nazionale può riuscire di grande utilità per il popolo,
si conceda alla lingua nazionale una parte più ampia, specialmente
nelle letture e nelle ammonizioni, in alcune preghiere e canti,
secondo le norme fissate per i singoli casi nei capitoli seguenti.
In base a queste norme, spetta alla competente autorità ecclesiastica
territoriale, di cui all'art. 22- 2 (consultati anche, se è il
caso, i vescovi delle regioni limitrofe della stessa lingua) decidere
circa l'ammissione e l'estensione della lingua nazionale. Tali
decisioni devono essere approvate ossia confermate dalla Sede apostolica.
La traduzione del testo latino in lingua nazionale da usarsi nella
liturgia deve essere approvata dalla competente autorità ecclesiastica
territoriale di cui sopra.
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