|
37. La Chiesa, quando non è in questione la fede o il bene comune
generale, non intende imporre, neppure nella liturgia, una rigida
uniformità; rispetta anzi e favorisce le qualità e le doti di animo
delle varie razze e dei vari popoli. Tutto ciò poi che nel costume
dei popoli non è indissolubilmente legato a superstizioni o ad errori,
essa lo considera con benevolenza e, se possibile, lo conserva
inalterato, e a volte lo ammette perfino nella liturgia, purché possa
armonizzarsi con il vero e autentico spirito liturgico.
38. Salva la sostanziale unità del rito romano, anche nella
revisione dei libri liturgici si lasci posto alle legittime diversità e
ai legittimi adattamenti ai vari gruppi etnici, regioni, popoli,
soprattutto nelle missioni; e sarà bene tener opportunamente presente
questo principio nella struttura dei riti e nell'ordinamento delle
rubriche.
39. Entro i limiti stabiliti nelle edizioni tipiche dei libri
liturgici, spetterà alla competente autorità ecclesiastica
territoriale, di cui all'art. 22 - 2, determinare gli
adattamenti, specialmente riguardo all'amministrazione dei
sacramenti, ai sacramentali, alle processioni, alla lingua
liturgica, alla musica sacra e alle arti, sempre però secondo le
norme fondamentali contenute nella presente costituzione.
|
|