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40. Dato però che in alcuni luoghi e particolari circostanze si
rende urgente un più profondo adattamento della liturgia, che per
conseguenza è più difficile:
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1) Dalla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui
all'art. 22 - 2, venga preso in esame, con attenzione e
prudenza, ciò che dalle tradizioni e dall'indole dei vari popoli può
opportunamente essere ammesso nel culto divino. Gli adattamenti
ritenuti utili o necessari vengano proposti alla Sede apostolica, per
essere introdotti col suo consenso.
2) Affinché poi l'adattamento sia fatto con la necessaria cautela,
la Sede apostolica darà facoltà, se è il caso, alla medesima
autorità ecclesiastica territoriale di permettere e dirigere, presso
alcuni gruppi a ciò preparati e per un tempo determinato, i necessari
esperimenti preliminari.
3) Poiché in materia di adattamento, di solito le leggi liturgiche
comportano difficoltà particolari soprattutto nelle missioni, nel
formularle si ricorra a persone competenti in materia.
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