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44. Conviene che la competente autoritā ecclesiastica
territoriale, di cui all'art. 22 - 2, istituisca una commissione
liturgica, la quale si serva dell'aiuto di esperti in liturgia, in
musica e arte sacra e in pastorale. La suddetta commissione sia
coadiuvata possibilmente da qualche istituto di liturgia pastorale,
senza escludere tra i suoi membri, se č utile, la presenza di laici
particolarmente esperti in queste materie. Sarā compito della stessa
commissione, sotto la guida dell'autoritā ecclesiastica
territoriale, di cui si č parlato, dirigere l'attivitā pastorale
liturgica nel territorio di sua competenza e promuovere gli studi e i
necessari esperimenti ogni volta che si tratti di adattamenti da
proporsi alla Sede apostolica.
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