Commissione liturgica nazionale

44. Conviene che la competente autoritā ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22 - 2, istituisca una commissione liturgica, la quale si serva dell'aiuto di esperti in liturgia, in musica e arte sacra e in pastorale. La suddetta commissione sia coadiuvata possibilmente da qualche istituto di liturgia pastorale, senza escludere tra i suoi membri, se č utile, la presenza di laici particolarmente esperti in queste materie. Sarā compito della stessa commissione, sotto la guida dell'autoritā ecclesiastica territoriale, di cui si č parlato, dirigere l'attivitā pastorale liturgica nel territorio di sua competenza e promuovere gli studi e i necessari esperimenti ogni volta che si tratti di adattamenti da proporsi alla Sede apostolica.




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