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13. I « pii esercizi » del popolo cristiano, purché siano
conformi alle leggi e alle norme della Chiesa, sono vivamente
raccomandati, soprattutto quando si compiono per mandato della Sede
apostolica. Di speciale dignità godono anche quei « sacri esercizi
» delle Chiese particolari che vengono compiuti per disposizione dei
vescovi, secondo le consuetudini o i libri legittimamente approvati.
Bisogna però che tali esercizi siano regolati tenendo conto dei tempi
liturgici e in modo da armonizzarsi con la liturgia; derivino in
qualche modo da essa e ad essa introducano il popolo, dal momento che
la liturgia è per natura sua di gran lunga superiore ai pii esercizi.
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