La concelebrazione

57. P1. La concelebrazione, che manifesta in modo appropriato l'unità del sacerdozio, è rimasta in uso fino ad oggi nella Chiesa, tanto in Oriente che in Occidente. Perciò al Concilio è sembrato opportuno estenderne la facoltà ai casi seguenti:

1. a) al giovedî santo, sia nella messa crismale che nella messa vespertina;

b) alle messe celebrate nei concili, nelle riunioni di vescovi e nei sinodi;

c) alla messa di benedizione di un abate.

2. Inoltre, con il permesso dell'ordinario, a cui spetta giudicare sulla opportunità della concelebrazione:

a) alla messa conventuale e alla messa principale nelle diverse chiese, quando l'utilità dei fedeli non richieda che tutti i sacerdoti presenti celebrino singolarmente;

b) alle messe nelle riunioni di qualsiasi genere di sacerdoti tanto secolari che religiosi.

P2. 1. Spetta al vescovo regolare la disciplina della concelebrazione nella propria diocesi;

2. Resti sempre però ad ogni sacerdote la facoltà di celebrare la messa individualmente, purché non celebri nel medesimo tempo e nella medesima chiesa in cui si fa la concelebrazione, e neppure il giovedî santo.

58. Venga redatto un nuovo rito della concelebrazione da inserirsi nel pontificale e nel messale romano.




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