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57. P1. La concelebrazione, che manifesta in modo appropriato l'unità
del sacerdozio, è rimasta in uso fino ad oggi nella Chiesa, tanto in
Oriente che in Occidente. Perciò al Concilio è sembrato opportuno
estenderne la facoltà ai casi seguenti:
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1. a) al giovedî santo, sia nella messa crismale che nella messa
vespertina;
b) alle messe celebrate nei concili, nelle riunioni di vescovi e nei
sinodi;
c) alla messa di benedizione di un abate.
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2. Inoltre, con il permesso dell'ordinario, a cui spetta giudicare
sulla opportunità della concelebrazione:
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a) alla messa conventuale e alla messa principale nelle diverse
chiese, quando l'utilità dei fedeli non richieda che tutti i
sacerdoti presenti celebrino singolarmente;
b) alle messe nelle riunioni di qualsiasi genere di sacerdoti tanto
secolari che religiosi.
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P2. 1. Spetta al vescovo regolare la disciplina della
concelebrazione nella propria diocesi;
2. Resti sempre però ad ogni sacerdote la facoltà di celebrare la
messa individualmente, purché non celebri nel medesimo tempo e nella
medesima chiesa in cui si fa la concelebrazione, e neppure il giovedî
santo.
58. Venga redatto un nuovo rito della concelebrazione da inserirsi
nel pontificale e nel messale romano.
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