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54. Nelle messe celebrate con partecipazione di popolo si possa
concedere una congrua parte alla lingua nazionale, specialmente nelle
letture e nella « orazione comune » e, secondo le condizioni dei vari
luoghi, anche nelle parti spettanti al popolo, a norma dell'art.
36 di questa costituzione. Si abbia cura però che i fedeli sappiano
recitare e cantare insieme, anche in lingua latina, le parti
dell'ordinario della messa che spettano ad essi. Se poi in qualche
luogo sembrasse opportuno un uso più ampio della lingua nazionale nella
messa, si osservi quanto prescrive l'art. 40 di questa
costituzione.
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