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77. Il rito della celebrazione del matrimonio, che si trova nel
rituale romano, sia riveduto e arricchito, in modo che più
chiaramente venga significata la grazia del sacramento e vengano
inculcati i doveri dei coniugi. « Se nella celebrazione del
sacramento del matrimonio qualche regione usa altre consuetudini e
cerimonie degne di essere approvate, il sacro Concilio desidera
vivamente che queste vengano senz'altro conservate ». Inoltre alla
competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22
- 2 di questa costituzione, viene lasciata facoltà di preparare, a
norma dell'articolo 63, un rito proprio che risponda agli usi dei
luoghi e dei popoli, fermo però restando l'obbligo che il sacerdote
che assiste chieda e riceva il consenso dei contraenti.
78. In via ordinaria il matrimonio si celebri nel corso della
messa, dopo la lettura del Vangelo e l'omelia e prima dell' «
orazione dei fedeli ». La benedizione della sposa, opportunamente
ritoccata cosî da inculcare ad entrambi gli sposi lo stesso dovere
della fedeltà vicendevole, può essere detta nella lingua nazionale.
Se poi il sacramento del matrimonio viene celebrato senza la messa, si
leggano all'inizio del rito l'epistola e il Vangelo della messa per
gli sposi e si dia sempre la benedizione agli sposi.
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