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63. Non di rado nell'amministrazione dei sacramenti e dei
sacramentali può essere molto utile per il popolo l'uso della lingua
nazionale; le sia data quindi una parte maggiore secondo le norme che
seguono:
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a) nell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali si può
usare la lingua nazionale a norma dell'art. 36;
b) sulla base della nuova edizione del rituale romano la competente
autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22 - 2 di
questa costituzione, prepari al più presto i rituali particolari
adattati alle necessità delle singole regioni, anche per quanto
riguarda la lingua; questi rituali saranno usati nelle rispettive
regioni dopo la revisione da parte della Sede apostolica. Nel
comporre i rituali particolari o speciali collezioni di riti non si
omettano le istruzioni poste all'inizio dei singoli riti nel rituale
romano, sia quelle pastorali e rubricali, sia quelle che hanno una
speciale importanza sociale.
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