Revisione del rito battesimale

65. Nei luoghi di missione sia consentito accogliere, accanto agli elementi propri della tradizione cristiana, anche elementi dell'iniziazione in uso presso ogni popolo, nella misura in cui possono essere adattati al rito cristiano, a norma degli articoli 37-40 di questa costituzione.

66. Siano riveduti entrambi i riti del battesimo degli adulti, sia quello semplice sia quello più solenne connesso con la restaurazione del catecumenato; e sia inserita nel messale romano una messa propria « Nel conferimento del battesimo ».

67. Sia riveduto il rito del battesimo dei bambini e sia adattato alla loro condizione reale. Nel rito stesso siano maggiormente messi in rilievo il posto e i doveri che hanno i genitori e i padrini.

68. Nel rito del battesimo si prevedano certi adattamenti da usarsi a giudizio dell'ordinario del luogo, in caso di gran numero di battezzandi. Si componga pure un « Rito più breve » che possa essere usato, specialmente in terra di missione, dai catechisti e in genere, in pericolo di morte, dai fedeli, quando manchi un sacerdote o un diacono.

69. In luogo del « Rito per supplire le cerimonie omesse su un bambino già battezzato », se ne componga uno nuovo, nel quale si esprima, in maniera più chiara e più consona, che il bambino, battezzato con il rito breve, è già stato accolto nella Chiesa. Si componga pure un rito per coloro che, già validamente battezzati, si convertono alla Chiesa cattolica. In esso si esprima la loro ammissione nella comunione della Chiesa.

70. Fuori del tempo pasquale l'acqua battesimale può essere benedetta nel corso dello stesso rito del battesimo con una apposita formula più breve.




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