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101. Secondo la secolare tradizione del rito latino, per i chierici sia
conservata nell'ufficio divino la lingua latina. L'ordinario
tuttavia potrà concedere l'uso della versione in lingua nazionale,
composta a norma dell'art. 36, in casi singoli, a quei chierici
per i quali l'uso della lingua latina costituisce un grave impedimento
alla recita dell'ufficio nel modo dovuto.
Alle monache e ai membri degli istituti di perfezione, sia uomini non
chierici che donne, il superiore competente può concedere l'uso della
lingua nazionale nell'ufficio divino, anche celebrato in coro,
purché la versione sia approvata.
Ogni chierico obbligato all'ufficio divino, che lo recita in lingua
nazionale con i fedeli o con quelle persone ricordate al 2, soddisfa
al suo obbligo, purché il testo della versione sia approvato.
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