|
95. Le comunità obbligate al coro sono tenute, oltre che alla
messa conventuale, anche a celebrare in coro ogni giorno l'ufficio
divino, e precisamente:
|
a) tutto l'ufficio gli ordini di canonici, di monaci, di monache e
di altri regolari obbligati al coro per diritto o in forza delle
costituzioni;
b) quelle parti dell'ufficio che vengono loro imposte dal diritto
comune o particolare: i capitoli delle cattedrali e delle collegiate;
c) tutti i membri, poi, di queste comunità, che abbiano ricevuto
gli ordini maggiori o che abbiano fatto la professione solenne, eccetto
i conversi, devono da soli recitare quelle ore canoniche che non
recitano in coro.
|
|
96. I chierici non obbligati al coro, se hanno ricevuto gli ordini
maggiori, devono, ogni giorno, in comune o da soli, recitare tutto
l'ufficio, a norma dell'articolo 89.
97. Le opportune commutazioni dell'ufficio divino con altre azioni
liturgiche siano definite nelle nuove rubriche.
In casi particolari e per giusta causa, gli ordinari possono
dispensare in tutto o in parte, oppure possono commutare, per coloro
che sono loro soggetti, l'obbligo dell'ufficio.
98. I membri degli istituti di perfezione, che, in forza delle
costituzioni, recitano qualche parte dell'ufficio divino, praticano
la preghiera pubblica della Chiesa. Cosî pure praticano la preghiera
pubblica della Chiesa se, in forza delle costituzioni, recitano
qualche « piccolo ufficio », purché composto sullo schema
dell'ufficio divino e regolarmente approvato.
|
|