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116. La Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio
della liturgia romana; perciò nelle azioni liturgiche, a parità di
condizioni, gli si riservi il posto principale. Gli altri generi di
musica sacra, e specialmente la polifonia, non si escludono affatto
dalla celebrazione dei divini uffici, purché rispondano allo spirito
dell'azione liturgica, a norma dell'art. 30.
117. Si conduca a termine l'edizione tipica dei libri di canto
gregoriano; anzi, si prepari un'edizione più critica dei libri già
editi dopo la riforma di S. Pio X. Conviene inoltre che si prepari
un'edizione che contenga melodie più semplici, ad uso delle chiese
più piccole.
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