|
120. Nella Chiesa latina si abbia in grande onore l'organo a
canne, strumento musicale tradizionale, il cui suono è in grado di
aggiungere un notevole splendore alle cerimonie della Chiesa, e di
elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti. Altri
strumenti, poi, si possono ammettere nel culto divino, a giudizio e
con il consenso della competente autorità ecclesiastica territoriale,
a norma degli articoli 22-2, 37 e 40, purché siano adatti
all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del
tempio e favoriscano veramente l'edificazione dei fedeli.
|
|