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128. Si rivedano quanto prima, insieme ai libri liturgici, a
norma dell'art. 25, i canoni e le disposizioni ecclesiastiche che
riguardano il complesso delle cose esterne attinenti al culto sacro, e
specialmente quanto riguarda la costruzione degna e appropriata degli
edifici sacri, la forma e la erezione degli altari, la nobiltą, la
disposizione e la sicurezza del tabernacolo eucaristico, la
funzionalitą e la dignitą del battistero, la conveniente disposizione
delle sacre immagini, della decorazione e dell'ornamento. Quelle
norme che risultassero meno rispondenti alla riforma della liturgia
siano corrette o abolite; quelle invece che risultassero favorevoli
siano mantenute o introdotte. A tale riguardo, soprattutto per quanto
si riferisce alla materia e alla forma della sacra suppellettile e degli
indumenti sacri, si concede facoltą alle conferenze episcopali delle
varie regioni di fare gli adattamenti richiesti dalle necessitą e dalle
usanze locali, a norma dell'art. 22 della presente costituzione.
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